<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - La c.d. “continuazione fallimentare” in relazione a condotte criminose omogenee

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2022 (dep. 8 luglio 2022), n. 26441), si è recentemente espressa affermando che “la c.d. continuazione fallimentare di cui all’art. 219, comma 2, n. 1 L. Fall. (che si comporta come una circostanza aggravante) è applicabile anche nel caso di reiterazione di fatti dello stesso tipo e cioè riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta (ad es. più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale) purchè si tratti di distinte condotte criminose, cioè di comportamenti non inseriti nella medesima sequenza temporale e autonomamente enucleabili della loro completezza”. In tema, si segnala, altresì, Cass. pen., sez. I, 20 aprile 2022 (dep. 12 luglio 2022), n. 26797, con la quale si è ribadito che “la circostanza aggravante in questione deve applicarsi anche nel caso di commissione di fatti di bancarotta fraudolenta (art. 216) e di bancarotta semplice (art. 217), lettura imposta dalla necessità di privilegiare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma perché, diversamente opinando, si determinerebbero, in contrasto con l’art. 3 Cost., situazioni di palese e irragionevole disparità di trattamento”.