Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2022 - Il controllo analogo sulla società “in house” non può configurarsi come controllo gerarchico

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 28 giugno 2022, n. 20632 ha affermato che il danno cagionato da amministratori e revisori di una società per azioni partecipata da enti locali rientra nell’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti nel caso in cui la medesima abbia i requisiti per essere considerata società “in house” e vi sia il controllo analogo. La Suprema Corte – riprendendo quanto stabilito dalla Sentenza n. 26283/2013 – ha sottolineato come in tale contesto risulti rilevante il potere statutario dell’ente pubblico partecipante di dettare scelte operative e strategiche, intendendosi con ciò la facoltà di influenzare direttamente la gestione della società “in house”: si tratta, infatti, di un vero e proprio potere di comando non riconducibile ai diritti che in condizioni normali spettano al socio. Inoltre, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il controllo analogo abbia una forma variante e non rigida che coinvolge anche la fonte del potere di controllo, il quale può discendere dallo statuto dell’ente controllato ma anche da sorgenti esterne. La connotazione dell’analogia è una componente fondamentale della natura del potere di controllo poiché, se si sovrapponesse al potere esercitato dell’ente pubblico su una propria articolazione, verrebbe meno l’esistenza della società “in house”. Il controllo analogo non si configura, quindi, come controllo gerarchico e trova il proprio scopo nell’assunzione di scelte strategiche e operative supportate da un adeguato flusso informativo a monte.