Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2022 - Recesso snc: il socio deve essere in buona fede

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

Articoli Correlati: società di persone - diritto di recesso - buona fede

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 21731/2022, ha affermato che in una società di persone è legittimo l’esercizio del diritto di recesso per giusta causa ex art. 2285 c.c. se vi è stata una valutazione del contesto complessivo dei rapporti tra le parti, in modo che sia accertato l’assenza di ogni finalità fraudolenta da parte del titolare del diritto. Nel caso de quo, la socia di una s.n.c. recedeva dal rapporto societario a causa della mancata collaborazione da parte dell’altra socia nella gestione aziendale. La Suprema Corte ha sottolineato come tale motivazione sia da considerarsi una giusta causa di recesso, essendo stato violato l’art. 2257 c.c. che statuisce come la collaborazione alla gestione della società sia un portato diretto della qualità di socio. Il non aver trasmesso una formale richiesta di adempimento da parte della socia recedente non risulta causa di violazione del principio di buona fede come stabilito anche dalla Corte di Appello: infatti, non è previsto un obbligo di sollecitazione ante esercizio del diritto di recesso. Inoltre, la tolleranza di una situazione di fatto non comporta alcuna preclusione all’esercizio del diritto di recesso, configurandosi quest’ultimo come diritto potestativo applicabile in qualsiasi momento. La Suprema Corte si è soffermata anche sul tema dell’estinzione dell’obbligazione e sull’applicazione del diritto di correttezza e buona fede. Nel primo caso, la Corte di Cassazione ha sottolineato come – ad eccezione dei casi in cui sia necessaria una dichiarazione – l’inerzia o il silenzio del creditore non possono essere interpretati come manifestazioni di rinuncia al credito. Per ciò che concerne il secondo argomento, è stato chiarito come il principio di buona fede debba essere inteso in senso oggettivo poiché enuncia un dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione. Tale impegno, tuttavia, deve essere correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti.