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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 settembre 2022, n. 27290, ha affermato che è configurabile l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in caso di conferimento ad una s.r.l. unipersonale di beni immobili propri da parte del socio e amministratore unico, a meno che non sia stata provata la capienza del patrimonio residuo rispetto a quanto richiesto dal creditore. Nel caso de quo, la domanda di revocatoria veniva accolta sia in primo sia in secondo grado e, per tale ragione, il convenuto ricorreva per Cassazione lamentando la falsa applicazione dell’art. 2462 c.c. derivante dalla “alterità” tra soggetto conferente e s.r.l. unipersonale. La Suprema Corte – rigettando il ricorso – ha sottolineato come l’autonomia patrimoniale perfetta di cui gode la s.r.l. unipersonale determina quale conseguenza la fuoriuscita dei beni conferiti dalla garanzia patrimoniale generica del socio. I beni di quest’ultimo potrebbero continuare a garantire le obbligazioni della società unipersonale nel caso in cui i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2464 c.c. o non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470 c.c., ma ciò non vale al contrario. La Corte di Cassazione ha ricordato come già in precedenti decisioni sia stata ammessa la praticabilità della revocatoria per negozi di conferimento, sia riconoscendo la compatibilità con il diritto UE sia escludendo che la tutela del capitale sociale possa arrivare al punto da sanare situazioni patologiche. In ultimo, la Suprema Corte ha sottolineato come l’espropriazione della partecipazione societaria non produca effetti sulla disponibilità del bene in capo alla società: la sostituzione della quota con i beni è certamente idonea ad integrare l’eventus damni, poiché esso risulta presente anche quando la variazione qualitativa dei beni all’interno della garanzia patrimoniale sia tale da comportare maggiore incertezza per il soddisfacimento delle pretese creditorie.