<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2022 - Per gli amministratori senza delega nessuna responsabilità “da posizione”

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: amministratore senza delega - responsabilità “da posizione” - accertamento

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 settembre 2022, n. 33582, ha trattato il tema della responsabilità “da posizione” sia per ciò che concerne gli amministratori senza delega sia per quanto riguarda i componenti del collegio sindacale. Nel caso de quo, a un consigliere di amministrazione di un consorzio, che al contempo era presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa partner commerciale del consorzio citato, veniva contestato di aver concorso ex art. 40 c.p. nei delitti di bancarotta patrimoniale, di bancarotta da falso in bilancio e di bancarotta semplice a causa dell’omesso compimento della funzione di controllo ad esso assegnata. La Suprema Corte ha ricordato, in primo luogo, come l’amministratore sia penalmente responsabile per eventi dannosi di cui viene a conoscenza e che, pur potendo, non si attivi per impedire. Tale principio vale anche per l’amministratore privo di deleghe ai sensi del combinato disposto degli artt. 2381 e 2392 c.c. nei limiti delle proprie attribuzioni: esso non è sottoposto ad un generale obbligo di vigilanza nei confronti degli amministratori, ma risulta responsabile nel caso in cui conosca o abbia la possibilità di conoscere elementi idonei a giustificare un proprio intervento in rispetto del dovere di agire informati ex art. 2381, comma 6 c.c. Da ciò deriva che è configurabile un concorso omissivo a carico del consigliere non operativo soltanto nel caso in cui il suo mancato intervento abbia avuto incidenza decisiva nella commissione del reato da parte degli amministratori con delega. La Suprema Corte – riprendendo le Sentenze n. 42568/2018 e 14783/2018 – ha evidenziato come l’accertamento debba essere rivolto da un lato a indagare l’effettiva conoscenza dei fatti pregiudizievoli o di “segnali d’allarme” inequivocabili, e dall’altro a verificare la volontà di non attivarsi per evitare l’evento dannoso.