argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Venezia, con Decreto del 23 giugno 2022, ha precisato che in caso di reclamo avverso il giudizio di omologa di un concordato preventivo non può essere concessa la fissazione di una nuova adunanza dei creditori per una nuova votazione; una nuova adunanza può solo essere fissata nel caso in cui nessuna delle proposte concorrenti pervenute sia stata approvata dai creditori. Nel caso in esame, invece, una proposta era stata approvata e, pertanto, non ha trovato accoglimento la richiesta formulata dal reclamante di fissazione di una nuova adunanza sul presupposto che la votazione – che aveva già avuto luogo – fosse pregiudicata da una proposta concorrente inammissibile.