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Articoli Correlati: fallimento dell’appaltatore - art. 81 l.f. - art. 118 d.lgs. 163/2006
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 maggio 2022, n. 23522, depositata in data 27 luglio 2022, ha ribadito che, in caso di fallimento dell’appaltatore e, quindi, del conseguente scioglimento ipso iure del contratto di appalto ex art. 81 l.f., non trova applicazione la previsione di cui all’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006, disciplinante il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante. Lo scioglimento del contratto di appalto – precisa la Suprema Corte – produce i suoi effetti anche sull’eventuale patto successivo, con cui – nel caso di specie – veniva concordato il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, previa fattura vistata per conformità dall’appaltatore e dal direttore dei lavori.