argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 luglio 2022, n. 2216, ha affrontato il tema dell’ammissibilità al passivo dei crediti rivendicati dai lavoratori del settore aeroportuale. In particolare, ha affermato che il credito insinuato al passivo del fallimento, a titolo di integrazione del “Fondo Volo” non è ammissibile, non trattandosi di una prestazione esigibile nei confronti del datore di lavoro ma di somme integrative rispetto al trattamento di cassa integrazione, rivendicabili solo nei confronti del Fondo gestito dall’INPS. Il cd. “Fondo Volo” è stato infatti istituito dall’INPS per l’erogazione di trattamenti specifici in favore di lavoratori interessati da sospensioni temporanee dell’attività lavorativa o da processi di mobilità.