argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 luglio 2022, n. 27901, ha chiarito che il decreto di omologazione del concordato preventivo, alla stregua del criterio nominalistico, rientra nella dizione di cui all’art. 8, lett. g), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ed è, pertanto, assoggettato ad imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, salvo che da esso derivi un effetto traslativo o altro effetto considerato espressivo di ricchezza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto soggetto a tassazione fissa l’impegno del terzo di conferire al concordato una somma di denaro per soddisfare, pur parzialmente, i creditori, non generando lo stesso, con l’omologa, una nuova ricchezza in loro favore, né una modifica dell’originaria situazione debitoria).