argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 29 settembre 2022 n. 106, l’INPS, recependo la sentenza della Corte di Cassazione n. 10180/2013, ha fornito le indicazioni sulla certificazione medica da presentare ai fini della flessibilità del congedo di maternità e dell’opzione di fruizione della maternità esclusivamente dopo la data del parto, specificando che per garantire un’applicazione delle norme maggiormente aderente all’attuale contesto lavorativo sempre più orientato verso forme di flessibilità, nonché per favorire la maggiore tutela delle lavoratrici madri, l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie riguardanti lo stato di maternità delle lavoratrici subordinate e parasubordinate, non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità. La documentazione sanitaria dovrà pertanto essere fornita solamente ai datori di lavoro/committenti e non più all’Istituto.