argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Toscana, Sez. III, con sentenza 26 settembre 2022, n. 1037, ha ricordato che la sola vicinitas non vale di per sé a radicare la legittimazione al ricorso, ma necessita di essere integrata dalla puntuale allegazione, se non dalla prova concreta, dello specifico pregiudizio che al ricorrente deriverebbe in conseguenza dall’alterato assetto urbanistico-edilizio dell’area ove ricadono i beni di suo interesse. Se può ammettersi che lo “stabile collegamento” operi come criterio di legittimazione a maglie allargate, la natura soggettiva del processo dinanzi al giudice amministrativo impone infatti di selezionare gli interessi giuridicamente rilevanti onde evitare che, in assenza della previsione legislativa di un’azione popolare, nel giudizio trovino tutela posizioni di mero fatto, sganciate dal conseguimento da parte del ricorrente di una concreta utilità in connessione con un determinato bene della vita. Vero è che, non di rado, la vicinitas si concretizza in una situazione fattuale che lascia presumere l’esistenza del pregiudizio arrecato al ricorrente dall’intervento in contestazione. Si tratta, però, di una presunzione non assoluta, nel senso che a fronte di una specifica contestazione della controparte l’allegazione non basta ed occorre verificare che il pregiudizio esista davvero.