<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2022 - Autorizzazione paesaggistica: esercizio di discrezionalità tecnico-valutativa e sindacabilità in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Calabria, Catanzaro, con la sentenza del 5 settembre 2022, n. 1497, con riguardo all’autorizzazione paesaggistica, ha osservato che nel procedimento che conduce al suo rilascio la Soprintendenza effettua ex ante valutazioni di “merito amministrativo”, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico. Tali valutazioni si traducono, ad avviso del Tar, in un giudizio che si presenta connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Un simile giudizio dovrebbe, di conseguenza, essere sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, profili nei quali dovrebbe essere anche ricompresa la valutazione della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche; di conseguenza in sede di giurisdizione di legittimità potrebbe essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, al fine di evitare che il sindacato giudiziale diventi sostitutivo di quello compiuto dall’amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile.