<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2022 - Ordinanza sindacale contingibile e urgente: esclusa l’applicazione delle norme procedimentali a presidio della partecipazione del privato in quanto incompatibili con l’urgenza di provvedere

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. V, per il tramite della sentenza del 9 settembre 2022, n. 7885, ha inteso rammentare le caratteristiche peculiari dello strumento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente. Nel caso oggetto della pronuncia, con un’ordinanza il Sindaco di un comune emiliano, ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, co. 4, del d.lgs. 267/2000, T.u. Enti locali, al fine di fronteggiare gravi pericoli che minacciavano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, aveva dichiarato ”immediatamente inagibile e inutilizzabile” un intero immobile e per l’effetto, ne aveva ordinato il rilascio, vietando l’uso ai proprietari e agli occupanti, a qualsiasi titolo, dei locali ivi ricompresi. Il Collegio ha osservato che la natura stessa dell’ordinanza citata esclude che siano necessarie formalità preventive quali la comunicazione di avvio del procedimento o una preventiva diffida. In particolare, al procedimento che conduce all’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente non devono applicarsi le norme procedimentali a presidio della partecipazione del privato, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, in quanto incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, aggravatasi con il trascorrere del tempo.