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La Corte di Giustizia UE, con la sentenza dell’8 settembre 2022 (causa C-98/21), si è espressa sulla detraibilità dell’IVA da parte di una holding, quando quest’ultima ha successivamente conferito le prestazioni di servizi che hanno originato l’imposta a società partecipate (per lo più in esenzione IVA).
La Corte innanzitutto ricorda che, come da giurisprudenza costante, il mero acquisto e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della direttiva IVA, che conferisce al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. La riscossione di un eventuale dividendo, frutto di detta partecipazione, o di una plusvalenza in seguito alla sua cessione, risulta infatti dalla mera proprietà del bene. Pertanto, una società holding il cui unico oggetto consista nell’acquisizione di partecipazioni in altre società non ha né la qualità di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9 della direttiva IVA, né conseguentemente il diritto a detrazione. A ciò fanno tuttavia eccezione le holding miste, nelle quali la partecipazione sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui si sono acquisite le partecipazioni: tale interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle quali essa ha assunto partecipazioni costituisce un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA in forza dell’articolo 2 di tale direttiva. Tuttavia, nel caso di specie mancherebbe il “nesso diretto ed immediato” con le operazioni svolte a valle dalla holding, per cui la Corte conclude che “una società holding, che effettua operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha il diritto di detrarre l’imposta a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora, in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie della società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie, in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie e, in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria della società holding”.