argomento: News del mese - Diritto Penale
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Cass. pen., sez. V, 8 aprile 2022 (dep. 13 settembre 2022), n. 33575 ha statuito che “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima, che si realizza quando i libri o le altre scritture contabili sono tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi”.