argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: Bancarotta documentale impropria - Tenuta della contabilità - Responsabilità dell’amministratore cessato
In caso di avvicendamento nella gestione di una società, Cass. pen., sez. fer., 18 agosto 2022 (dep. 16 settembre 2022), n. 34391 ha statuito che “l’amministratore cessato rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell’eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l’autonomo obbligo di quest’ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l’erroneità, lacunosità o falsità. Il delitto di bancarotta documentale impropria è, invero, reato proprio dell’amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell’amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore”.