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Nell’accogliere il motivo di doglianza proposto dalla difesa, Cass. pen., sez. V, 13 luglio 2022 (dep. 21 settembre 2022), n. 35271 ha ribadito che “l’applicazione congiunta sia dell’aumento per la circostanza di cui all’art. 219, comma 2, n. 1), legge fall. che di un aumento sanzionatorio per la continuazione dia luogo ad una pena illegale, tenuto conto, appunto, dei principi sopra evocati circa la necessità di fare applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare in luogo di quella generale”.