argomento: News del mese - Economia Aziendale
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Mediante il Regolamento (UE) n. 2022/1392 della Commissione dell’11 agosto 2022 sono stati adottati gli emendamenti dell’IFRS allo IAS 12, per specificare come le società dovrebbero contabilizzare le imposte differite su alcune operazioni che possono generare attività o passività di pari importo, quali ad esempio le operazioni di leasing. In determinate circostanze, le società possono essere esentate dal rilevare l’imposta differita nel caso di rilevazione iniziale di un’attività o passività. Tale disposizione in precedenza ha fatto sorgere incertezze sul fatto che l’esenzione si applicasse a transazioni come leasing e altre tipologie di operazioni per le quali le società riconoscono sia un’attività che una passività. A seguito dell’emendamento dello IAS 12 è stato chiarito che l’esenzione non si applica e che le società sono tenute a rilevare l’imposta differita su tali operazioni, che danno luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.