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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 ottobre 2022, n. 28717 afferma, con riferimento alla s.r.l., che non è possibile assimilare il recesso del socio alla cessione per atto tra vivi della quota di partecipazione. Infatti, si tratta di istituti che – sia ante sia post riforma del 2003 – sono diversi quanto a soggettività ed efficacia. Nel caso di recesso del socio ex art. 2473 c.c., il rapporto derivante dalla manifestazione di volontà del socio di esercitare il diritto di recesso a lui attribuito dallo statuto e in ogni caso dalla legge (art. 2473, primo comma, secondo periodo, c.c.) è solo fra società e socio recedente anche quanto alle conseguenze patrimoniali della sua manifestazione di volontà rivolta alla società. Nel caso, invece, di cessione a terzi per atto fra vivi della quota di partecipazione al capitale della s.r.l., fattispecie disciplinata dall’art. 2469 c.c., la società risulta estranea al contratto, che è valido ed efficace fra le relative parti, indipendentemente dal deposito presso il registro delle imprese, che è necessario soltanto per rendere il trasferimento efficace anche nei confronti dell’ente, degli altri soci e dei terzi.