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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 ottobre 2022, n. 30943, ha affermato, in tema di brevetti per invenzioni industriali, che per la determinazione dell’equivalenza di una realizzazione contestata ad una brevettata è necessario valutare se nel raggiungimento del medesimo risultato finale vi sia originalità, ovvero la soluzione prospettata non sia ripetitiva della precedente. La Suprema Corte ha sottolineato – in opposizione al precedente orientamento – come sia fondamentale ex art. 52 c.p.i. il ruolo ricoperto dalle rivendicazioni per la valutazione dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione sia essa letterale o per equivalenti. Tale norma afferma come sia necessario esaminare i singoli elementi delle rivendicazioni medesime per individuare la portata di un brevetto e la relativa contraffazione, e non l’invenzione nella sua totalità. La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito come per la valutazione dell’equivalenza il metodo da privilegiare sia il “function, way, result”, secondo il quale la contraffazione per equivalenti riguarda quelle soluzioni aventi la medesima funzione, svolta nello stesso modo e con lo stesso risultato finale. Da ciò discende che il giudice, per accertare la presenza di una contraffazione, deve preliminarmente identificare l’ambito di protezione derivante dal brevetto, successivamente identificare le singole peculiarità di quanto trovato e, infine, verificare la loro presenza nel presunto prodotto contraffatto.