argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
Articoli Correlati: amministratore - responsabilità “da posizione” - elemento soggettivo
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 settembre 2022, n. 33548, si è espressa in tema di responsabilità “da posizione” dell’amministratore nei casi di successione nella carica. Nel caso de quo, si verificava un incidente all’interno di un locale sei mesi dopo l’assunzione dell’incarico da parte del nuovo amministratore delegato, con conseguente contestazione del reato di lesioni colpose aggravate. La difesa rilevava, però, come il nuovo amministratore avesse correttamente attivato l’iter per la gestione delle tematiche HSE, acquisito le conoscenze della situazione attuale e valutato eventuali miglioramenti. Tuttavia, egli non aveva potuto stimare l’adeguatezza dell’organizzazione della sicurezza e dell’analisi del rischio. In tale contesto, la Suprema Corte si è soffermata sulla valutazione dell’elemento soggettivo colposo, ovvero connesso alla possibilità di evitare il fatto da reato in caso di osservanza da parte dell’agente delle norme di cautela. Si tratta di un profilo di responsabilità recentemente approfondito dalla giurisprudenza, la quale ha individuato due misure di diligenza: la violazione delle norme cautelari e la concreta possibilità dell’agente di uniformarsi alle stesse in base alle specifiche qualità personali e alla situazione di fatto in cui ha operato. In particolare, devono essere individuati tempi e modi di apprendimento delle informazioni fondamentali per ricoprire il ruolo per fondare il giudizio sull’esigibilità del comportamento dovuto, sfociando in caso contrario in un’inaccettabile responsabilità penale “da posizione”. Nella fattispecie in esame, l’amministratore ha assunto la posizione di garanzia al momento della nomina, ma è mancato un controllo delle ragioni del ritardato avvio di iniziative in tema di sicurezza e se egli, alla luce delle dimensioni della società, potesse effettivamente mettersi in condizione di conoscere ogni problema e porre in essere le relative soluzioni. Anche se è auspicabile che il predecessore informi il nuovo amministratore sulla situazione della società, non è detto che ciò accada. È necessario, infine, definire i tempi fisiologici di verifica dei luoghi per predisporre gli accorgimenti utili.