argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 485 del 3 ottobre 2022, ha rammentato che – in seguito alla modifica dell’art. 26 del D.P.R. 633/72 – dal 26 maggio 2021 la nota di variazione IVA può essere emessa dal creditore anche prima dell’esito infruttuoso della procedura esecutiva, nel rispetto del temine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui si sono verificati i presupposti per effettuare la variazione. Ha inoltre chiarito che, ai fini dell’emissione, non rilevano la mancata ammissione al passivo del creditore e neppure la mancata accettazione del curatore. Quest’ultimo, peraltro, non ha l’obbligo di annotare la variazione in aumento nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. 633/72 e l’imposta resta a carico dell’Erario.