argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte Costituzionale, con Sentenza del 27 luglio 2022, n. 193, ha dichiarato, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della Legge Reg. Siciliana 9 maggio 2017, n. 8, limitatamente alle parole “per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa”, dichiarazione di illegittimità estesa, in via consequenziale, al comma 1-bis del medesimo art. 4 della Legge Reg. Siciliana n. 8 del 2017, nella parte in cui dispongono che, per gli enti soppressi e posti in liquidazione, si faccia luogo alla liquidazione coatta amministrativa per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione. La tutela differenziata del ceto creditorio, che deriva dalla sottoposizione del debitore alla procedura concorsuale speciale, non può essere definita in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali, dovendo viceversa corrispondere all’esigenza di uniformità sottesa alla riserva di competenza statale; né tale conclusione muta in ragione dell’introduzione dell’art. 12, comma 6-bis, del d.l. n. 77 del 2021 che, solo a far data dal 31 luglio 2021, ha attribuito alla giunta regionale la competenza a porre gli enti regionali in dissesto in liquidazione coatta amministrativa.