argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 settembre 2022, n. 28367, depositata in data 29 settembre 2022, ha affermato che il potere di iniziativa del pubblico ministero nel richiedere, ai sensi dell’art. 7 l.f., il fallimento non deve necessariamente scaturire dalla pendenza di un procedimento penale. In particolare, in una lettura estensiva della norma in parola, la legittimazione del pubblico ministero nel richiedere l’apertura della procedura fallimentare si ha in tutti i casi in cui egli, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, ha appreso la cd. notitia decoctionis, indipendentemente – pertanto – dalla preventiva iscrizione di una notizia di reato a carico del fallendo o di terzi. L’unico limite all’iniziativa del pubblico ministero è rappresentato dalla possibilità (esclusa) di aprire motu proprio un fascicolo sull’insolvenza. Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che non è necessaria una coincidenza tra l’insolvenza “scoperta” dal pubblico ministero e quella successivamente accertata dal tribunale fallimentare.