argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria 3 giugno 2022, n. 31389, depositata in data 24 ottobre 2022, in tema di concessione abusiva del credito, ha evidenziato dubbi circa la legittimazione ad agire del curatore per far valere la responsabilità del finanziatore. Infatti, in materia, la Suprema Corte, in precedenza, si era pronunciata ritenendo gli artt. 66, 67, 146 e 240 l.f. una manifestazione del principio generale in base al quale il curatore si sostituisce al fallito e ai creditori per le azioni volte a ripristinare le garanzie patrimoniali e a ricostituire il patrimonio del fallito nell’interesse della massa dei creditori (con ciò riconoscendo la legittimazione ad agire del curatore nel reato in parola). Nell’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha – invece – ritenuto l’art. 146 l.f. avente natura eccezionale, prevedendo una deroga alla regola generale secondo cui nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), con conseguente non applicazione al di fuori dei casi previsti e, pertanto, anche nel caso di azione nei confronti del finanziatore per concessione abusiva del credito.