Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2022 - Compensabilità del credito IVA scaturente dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 521 del 19 ottobre 2022, è intervenuta in tema di compensabilità del credito IVA, scaturente dalle fatture emesse dai professionisti a seguito del riparto, con i debiti tributari della procedura. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la compensazione del credito IVA de quo – a condizione che questo sia recato da fatture determinate (in punto di imponibile e di IVA) secondo la cd. regola dello scorporo di cui alla risoluzione n. 127/E del 3 aprile 2008 – con debiti tributari, qualora operata a norma dell’art. 56 l.f. I debiti comprovati dalle fatture emesse dai professionisti al momento del pagamento dell’onorario sono connessi a prestazioni geneticamente riconducibili ad attività professionali antecedenti l’apertura della procedura concorsuale. Parimenti, il relativo credito IVA, sorto per effetto delle predette prestazioni, ha causa genetica in un momento anteriore all’apertura del concorso, ancorché esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo del servizio reso dal professionista e, dunque, dopo l’avvio della procedura, in occasione del riparto. Ne deriva che il credito IVA in commento è compensabile – in base all’articolo 56, comma 1, l.f. – esclusivamente con pendenze debitorie geneticamente antecedenti l’apertura della procedura concorsuale. In alternativa, è fatta salva la facoltà di chiedere il rimborso del credito IVA.