<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2022 - Il P.M. può richiedere il fallimento (ora liquidazione giudiziale) quando abbia appreso la “notitia decoctionis” nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: fallimento (liquidazione giudiziale) - pubblico ministero - iniziativa

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 settembre 2022, n. 27670, depositata in data 21 settembre 2022, ha chiarito che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero, la ratio dell’art.7 l.f. è nel senso di estendere la legittimazione del p.m. alla presentazione della richiesta in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis, attingendola dalla relazione prevista dall’art. 33 l.f. o ricavandola dagli atti relativi ad un procedimento penale per bancarotta, i quali possono essere legittimamente depositati per la prima volta anche in sede di reclamo ex art. 18 l.f.