argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 luglio 2022, n. 23986, depositata in data 2 agosto 2022, ha statuito che in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale), sussiste la legittimazione attiva del creditore, anche nei confronti dell’obbligato sussidiario solidale, qualora siano stati pattuiti una delegazione o accollo cumulativi ed operi il “beneficium ordinis” di cui all’art. 1268, comma 2, c.c., in quanto la nozione di creditore ai sensi dell’art.6 l.f. si riferisce letteralmente anche ai titolari di crediti condizionali, ex art. 55. l.f. In altri termini, la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 6 l.f., si estende a tutti coloro che vantano un credito nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente certo, liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto o condizionale, purché in astratto suscettibile almeno di conseguire un’utile collocazione concorsuale.