argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 26 settembre 2022, ha affermato che la banca trattaria non può essere considerata responsabile per le modalità con cui altre banche procedono al pagamento di assegni di traenza. L’istituto di credito che ha pagato l’assegno a un soggetto differente dall’effettivo prenditore non è soggetto a responsabilità oggettiva ma deve provare che l’inadempimento non le è imputabile, in quanto ha assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale qualificata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.