argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Procura Generale della Corte di Cassazione, con Memoria del 23 agosto 2022, ha affermato il principio di diritto secondo il quale la violazione del limite di finanziamento di cui all’art. 38, comma 2, d.lgs. 1.9.1993, n. 385 non cagiona nullità del contratto di mutuo fondiario e dell’ipoteca che a questo accede. Tale violazione comporta unicamente l’esclusione del carattere fondiario del mutuo ipotecario e dei privilegi, sostanziali e processuali, che da tale carattere discendono a favore del mutuante.