argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
Articoli Correlati: giudice di merito - credito - prova
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 5857, è intervenuta in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., stabilendo che la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito. La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.