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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 17 ottobre 2022, n. 30481, ha trattato il tema della responsabilità dei soci di una società per azioni in liquidazione ex art. 36 D.P.R. 602/73, diversa da quella dell’art. 2495 c.c. In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito come sia sufficiente ai fini della responsabilità che i ruoli afferenti all’accertamento in capo alla società possano essere posti in riscossione, ovvero basta la notifica dell’accertamento medesimo. Quest’ultima può avvenire anche nei cinque anni successivi alla cancellazione della società poiché tale è il termine stabilito dall’art. 28 d.lgs. 175/2014 per la fine degli effetti fiscali e contributivi. La Corte di Cassazione ha, inoltre, fissato il principio secondo cui «È consentito al fisco di agire in via “sussidiaria” nei confronti dei soci “pro quota”», sottolineando come tale responsabilità «è pur sempre “dipendente” da quella del liquidatore e dell’amministratore, nel senso che, per escutere i primi, è comunque necessario che sussistano anche i presupposti per la responsabilità dei secondi». L’art. 36 in esame prevede, infatti, tre tipologie di responsabilità: i) una nei confronti del liquidatore nel caso in cui soddisfi crediti di rango inferiore rispetto a quelli fiscali o assegni beni ai soci, assumendo così una condotta negligente che prevede un’inversione dell’onere della prova riguardante i debiti liquidatori e quelli anteriori; ii) una nei confronti degli amministratori fondata sui medesimi presupposti; iii) l’ultima nei confronti dei soci se durante la liquidazione o nei due anni precedenti abbiano ricevuto somme o beni in assegnazione. In quest’ultimo caso la responsabilità è parametrata al valore di quanto ricevuto. Infine, è necessario sottolineare come i tre diversi attori coinvolti non siano responsabili solidali.