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Con la sentenza del 13 ottobre 2022 (causa C-1/21), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa, in relazione ad una norma di diritto bulgaro, nel senso che la normativa europea in materia di IVA (in specie, l’articolo 273 della direttiva IVA) e il principio di proporzionalità non ostano ad una normativa nazionale che preveda la responsabilità solidale dell’amministratore in malafede per il debito IVA della società. In particolare, secondo la Corte, ciò può valere nelle seguenti circostanze: – la persona ritenuta responsabile in solido è amministratore della persona giuridica o membro di un organo amministrativo della stessa; – la persona ritenuta responsabile in solido ha effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della persona giuridica che possono essere qualificati come distribuzione dissimulata di utili o dividendi, oppure ha ceduto tale patrimonio a titolo gratuito o a un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato; – gli atti compiuti in malafede hanno avuto l’effetto di rendere la persona giuridica incapace di pagare in tutto o in parte l’IVA di cui è debitrice; – la responsabilità solidale è limitata all’importo della riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in malafede, e – tale responsabilità solidale scatta solo in subordine, quando si rivela impossibile recuperare dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti. Peraltro, tale normativa e il principio di proporzionalità non ostano nemmeno all’estensione della responsabilità solidale agli interessi moratori dovuti dalla persona giuridica per il mancato pagamento dell’IVA entro i termini imperativi stabiliti dalle disposizioni di tale direttiva a causa degli atti compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido.