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La Cassazione, attraverso la sentenza numero 39551 del 19/10/2022, ha affrontato le potenziali conseguenze in capo al potenziale utilizzatore di fatture false può concorrere con l’emittente delle stesse. L’art. 9 del dlgs 74/2000 vuole evitare di sottoporre per due volte a sanzione penale lo stesso soggetto per la medesima violazione: la norma intende evitare l’effetto che si avrebbe qualora l’emissione della fattura falsa integrasse anche il concorso di colpa nell’utilizzazione e l’utilizzazione integrasse anche il concorso di colpa nella emissione. Se il destinatario non abbia utilizzato le false fatture, la situazione sarebbe diversa: colui che non ha utilizzato le fatture false non può essere imputato il reato la medesima condotta non è, pertanto, oggetto di una doppia contestazione. Come precisato nella sentenza “Qualora il destinatario non utilizzi le fatture, invece, la situazione è diversa e, in assenza di un pericolo di violazione del divieto di ne bis in idem, la regola derogatoria non opera, ciò in quanto in questo caso, come in quello di specie, infatti, al destinatario che non ha utilizzato le fatture emesse per le operazioni inesistenti, non può essere imputato il reato di cui all’art. 2 del DLgs. n. 74 del 2000 e la medesima condotta non è pertanto oggetto di una doppia contestazione”.