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La Corte di Cassazione mediante la sentenza 32331/2022 ha affrontato i dubbi, in relazione al credito per ricerca e sviluppo nel settore della moda, in relazione all’applicazione della disciplina in materia di crediti di imposta riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 del DL 145/2013. I contribuenti che negli anni scorsi hanno utilizzato in compensazione il credito di ricerca e sviluppo, entro il 31.10.2022 possono decidere se presentare la domanda per il riversamento del credito come da DL 146/2021, beneficiando in tal caso dello stralcio delle sole sanzioni amministrative, degli interessi e della non punibilità penale per indebita compensazione. Come specificato dalla sentenza 32331 del 2/09/2022 “Anche in queste ipotesi, infatti, il contribuente sottrae all’Erario somme di pertinenza dell’Amministrazione finanziaria a titolo di imposte dirette o di IVA, facendole riversare ad altri enti o ad altri comparti dell’Amministrazione per estinguere i suoi debiti, ovvero impedisce all’Erario di incassare somme dovute a titolo di imposte dirette o di IVA opponendo crediti inesistenti di altra natura”. Si evidenzia che resta il dubbio se la definizione riguardi solo l’indebita compensazione dei crediti non spettanti o anche quella relativa ai crediti inesistenti, auspicando un intervento legislativo che possa fare chiarezza.