argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Le sanzioni amministrative relative a rapporti fiscali di enti con personalità giuridica possono essere irrogate solo nei confronti di questi ultimi, e non alla persona fisica che ha commesso la violazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nonostante l’articolo 7 comma 1 del DL 269/2003 la responsabilità ricade sull’amministratore persona fisica che abbia agito, non in nome o per conto o comunque nell’interesse dell’ente personificato, ma nell’interesse proprio o di terzi. Come indicato nella sentenza “la regola dell’esclusiva riferibilità alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie, costituisce applicazione, in materia tributaria, del principio di personalità delle sanzioni, declinato con specifico riferimento ad enti dotati di autonoma soggettività: in altri termini, sono solo tali enti, in quanto soggetti di diritto altri e distinti rispetto alle persone fisiche che per loro materialmente agiscono, a costituire centri di imputazione della violazione e a dover pertanto rispondere delle relative conseguenze sanzionatorie.” Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è illegittimo attribuire all’ex amministratore cessato dalla carica in data antecedente la scadenza dei termini di presentazione della stessa la responsabilità erariali per imposte e sanzioni contestate alla società.