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La Corte di Cassazione attraverso la sentenza numero 26477 dell’8/09/2022 ha specificato che deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relazione” alla sentenza di primo grado qualora la brevità della motivazione la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame e degli elementi di prova e dei motivi di appello. Nel caso di specie la sentenza di secondo grado muoveva da un orientamento giurisprudenziale in tema di operazioni soggettivamente inesistenti ormai superato e il giudice di appello si era limitato a richiamare una serie di massime giurisprudenziali senza alcun riscontro con riferimento agli elementi della fattispecie concreta, né sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione in ordine all’oggettiva inesistenza del fornitore e neanche in ultimo alla consapevolezza da parte del contribuente del meccanismo frodatorio. Nella sentenza viene specificato come “Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. n. 28113 del 2013).”