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Con Sentenza n. 38197 dell’11 ottobre 2022 (ud. 28 settembre 2022), con riferimento al rapporto tra la fattispecie di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) e quella di estorsione (art. 629 c.p.), la II Sezione penale ha ribadito che «gli elementi che concorrono a descrivere la tipicità del reato di illecita concorrenza impediscono di ritenere assorbita la condotta nella più grave fattispecie di estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità. I due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi […], incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo […], con la previsione dell’elemento di fattispecie relativo all’ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell’attività economica concorrente». Di conseguenza, secondo la Corte, il delitto di cui all’art. 513 bis c.p. non può essere assorbito nel delitto di estorsione «sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale deli stessi».