argomento: News del mese - Diritto Penale
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Con Sentenza n. 38622 del 13 ottobre 2022 (ud. 22 settembre 2022), la V Sezione penale ha rilevato che «ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall’art. 517 ter c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell’ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell’ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “originali” da parte di chi non ne è titolare». La Corte ha, quindi, evidenziato che «la violazione del diritto di privativa è integrata non soltanto con la fabbricazione di merci realizzata carpendo l’idea originale insita nel titolo, ma, altresì, con l’imitazione dei prodotti protetti dalla privativa, anche utilizzando segni distintivi autentici».