<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2022 - Riciclaggio

argomento: News del mese - Diritto Penale

Articoli Correlati: Riciclaggio ex art. 648 bis c.p. - Efficacia dissimulatoria - Autoriciclaggio ex art. 648 ter.1 c.p.

In tema di riciclaggio, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 ottobre 2022 (ud. 20 settembre 2022) n. 38196, ha ribadito che, come si evince dal dato testuale dell’art. 648 bis c.p. (là dove si parla di «ostacolare») e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale, il delitto in esame è integrato nel caso di compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, a nulla rilevando che le operazioni realizzate fossero tracciabili (come nel caso di specie), in quanto l’obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l’evento del reato. Lo stesso vale per il delitto di autoriciclaggio, per l’integrazione del quale è pure richiesto che l’operazione sia tale da «ostacolare concretamente» l’identificazione della provenienza delittuosa. A tal fine, il criterio da seguire è quello della idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del bene; e ciò significa che l’interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se, in quel momento, l’attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva.