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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 ottobre 2022, n. 31313, ha posto al centro dell’attenzione la disciplina dei finanziamenti alle imprese, chiarendo se il debito di restituzione di una somma finanziata sia inerente all’esercizio dell’impresa e possa essere ammesso al passivo. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il contratto di mutuo non può considerarsi inerente all’esercizio dell’azienda, in quanto è volto all’acquisizione di essa, e perciò si configura come “atto di organizzazione”, distinto quindi “dall’atto dell’organizzazione”, conseguentemente non risultano applicabili al contratto di mutuo, poiché non inerente all’esercizio dell’azienda, l’art. 2558 c.c. relativo alla successione nei contratti e l’art. 2560 c.c. relativo ai debiti dell’azienda ceduta.