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Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 1372/2022, ha affermato che il socio di una società eterodiretta non possiede la legittimazione ad agire nei confronti della controllante per il risarcimento di eventuali danni sofferti a causa dell’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento, spettando tale diritto esclusivamente alla società controllata. In particolare, il socio ha la facoltà di attivarsi per un’azione di risarcimento dei danni che costituiscono soltanto un “riflesso” di quanto patito dalla controllata. Per ciò che concerne la responsabilità da abusivo esercizio del potere di direzione e coordinamento, viene quindi riconosciuta un’estensione della legittimazione passiva agli amministratori della società controllante e controllata e un allargamento della legittimazione attiva alla società dominata. In conclusione, i soci della società eterodiretta non possono agire verso la controllante per i danni direttamente patiti dalla dominata, ma, nel caso di società a responsabilità limitata, possono esercitare l’azione prevista dall’art. 2476, commi 3 e 8 c.c. Il Tribunale di Milano ha sottolineato che le azioni della dominata e dei soci della medesima sono da considerarsi autonome.