Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2022 - Finanziamenti soci postergati anche con la perdita della qualità di socio

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 luglio 2022, n. 21422, ha affermato che in una società a responsabilità limitata la natura postergata di un credito per finanziamento del socio ex art. 2467 c.c. permane anche nel caso in cui il socio medesimo non faccia più parte della società. Tuttavia, il credito diviene ordinariamente esigibile se non sussistono rischi per i creditori sociali, concetto fondante il principio di postergazione. Nel caso de quo, la Corte di Appello rigettava la richiesta di restituzione di un finanziamento concesso da un socio di una s.r.l.; quest’ultimo, quindi, ricorreva per Cassazione lamentando la mancata valutazione da parte dei giudici di merito della sua uscita dalla società per il mancato esercizio del diritto di opzione a seguito della ricapitalizzazione dell’impresa, e dell’accertamento dei presupposti per la postergazione del credito sia al momento del prestito che in quello della richiesta. La Suprema Corte ha sottolineato, in primo luogo, come la caratteristica della postergazione prescritta dall’art. 2467 c.c. permanga anche in caso di perdita della qualità di socio, sia essa dovuta al mancato esercizio del diritto di opzione o alla vendita della quota sociale. Per ciò che concerne l’operazione di ricapitalizzazione, la Corte di Cassazione ha osservato come sia un fatto rilevante da considerare al fine di verificare se la temporanea inesigibilità del finanziamento fosse ancora esistente al momento della richiesta di rimborso. Il finanziamento soci non subisce, infatti, una riqualificazione a conferimento con esclusione del diritto di rimborso, e, per tale ragione, la mancanza delle condizioni previste dall’art. 2467 c.c. conduce all’obbligo di restituzione al pari degli altri debiti sociali. Nel caso di specie, quindi, vi è stata la cassazione della sentenza di secondo grado e il rinvio alla Corte di Appello perché riesamini il materiale probatorio e verifichi i presupposti dell’art. 2467 c.c.