argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 giugno 2022, n. 27074, depositata in data 14 settembre 2022, ha chiarito che le rimesse effettuate sul conto corrente del debitore poi fallito dal terzo datore di pegno, con il ricavato dei beni costituiti in garanzia, non sono revocabili; la Suprema Corte precisa che tali rimesse, in quanto effettuate con denaro del terzo che adempie una propria obbligazione, non ledono la par conditio creditorum.