argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 novembre 2022, n. 34898, ha rammentato che il temine di tre mesi per la riassunzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. decorre dal momento in cui l’evento interruttivo del processo, costituito dall’intervenuto fallimento, è portato a conoscenza delle parti. Pertanto, la Suprema Corte ribadisce un principio già enunciato, ovvero che il dies a quo del termine decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione, che può essere anche dichiarata d’ufficio dal giudice ove accerti l’intervenuto fallimento.