argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 novembre 2022, n. 33744, ha confermato che anche in assenza di contestazione specifica sull’esistenza della prova del credito insinuato nell’ambito del procedimento di verifica del passivo, il curatore fallimentare può contestare l’esistenza di tale prova nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo, non operando – nonostante la sua natura impugnatoria – la presunzione di cui all’art. 345 c.p.c., che, in quanto norma generale, è derogata dalla specifica disciplina processuale speciale vigente in tema di fallimento; infatti il giudizio di opposizione costituisce un riesame a cognizione piena del risultato della cognizione sommaria svolta nella verifica del passivo e il divieto di domanda riconvenzionale della curatela non significa compressione del suo diritto di difesa anche mediante nuove eccezioni. Nel rispetto del contraddittorio, tuttavia, l’opponente ha diritto di ottenere dal giudice un termine per fornire la prova sino a quel momento mancante.