argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34247, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente protetto, ha confermato che in caso di fallimento di una delle parti in causa, l’interruzione del processo è automatica come espressamente stabilito dall’art. 43 comma 3 l.f. con conseguente onere di riassunzione da parte del soggetto titolare del relativo interesse. Nonostante l’automaticità dell’interruzione, il termine per la riassunzione decorre, ai fini dell’eventuale estinzione stabilita dall’art. 305 c.p.c., dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna delle parti in causa. La conoscenza formale può avvenire o in seguito alla dichiarazione in udienza oppure in seguito alla notifica alle parti e al curatore dell’evento interruttivo da parte di uno degli interessati oppure venga attestata dall’ufficiale giudiziario nell’ambito della sua attività.