argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 maggio 2022, n. 26806, depositata in data 12 settembre 2022, ha chiarito che, a seguito della chiusura del concordato fallimentare, il debitore tornato in bonis – nel caso di specie una ditta individuale – è assoggettabile alle azioni esecutive individuali anche per debiti sorti anteriormente al concordato e ancorché il creditore procedente non abbia presentato domanda di insinuazione al passivo. Ciò in quanto l’obbligo di insinuazione al passivo è volto esclusivamente alla realizzazione del concorso, nel solo ambito della procedura concorsuale, dei creditori sul patrimonio del debitore e, pertanto, l’omessa presentazione della domanda di insinuazione al passivo non comporta l’estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore è munito.