argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 giugno 2022, n. 26982, depositata in data 14 settembre 2022, ha stabilito che, nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale ha legittimazione processuale esclusivamente nelle controversie inerenti a questioni liquidatorie e distributive. È da escludersi la legittimazione del liquidatore giudiziale ad agire o resistere nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento di crediti o debiti dell’imprenditore in concordato preventivo, ancorché incidenti sulle operazioni di riparto. In tali controversie, l’imprenditore conserva la legittimazione processuale, mentre al liquidatore giudiziale è consentito spiegare unicamente intervento adesivo.