argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 novembre 2022, n. 32280, ha statuito che, in tema di fallimento, nell’ipotesi di società che siano inattive all’esito della conclusione di un contratto di affitto di azienda in favore di terzi, la valutazione dello stato di insolvenza deve avvenire secondo la regola generale in base alla quale occorre accertare l’impossibilità, non solo transitoria, dell’impresa di operare sul mercato e di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte. Nel caso di specie una società con un ingente debito tributario aveva ottenuto una dilazione in virtù della cd “rottamazione bis”: la Cassazione, operando un giudizio prognostico, ne ha confermato comunque la fallibilità avendo accertato che la scarsa liquidità di cassa avrebbe impedito alla società di far fronte già alla prima scadenza. La Suprema Corte ha poi precisato che, per le società in stato si scioglimento e liquidazione, la valutazione ai sensi dell’art. 5 l.f. deve concretarsi in un giudizio sul rapporto tra attività e passività finalizzato ad accertare se l’attivo sia idoneo e sufficiente al soddisfacimento eguale ed integrale dei creditori sociali.